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TipoDecreto Legislativo
RiferimentoDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Testo integraleNormattiva ↗

Il D.Lgs. 81/2015, attuativo della L. 183/2014 (Jobs Act), costituisce il testo di riferimento per le tipologie contrattuali di lavoro subordinato diverse dal tempo indeterminato e per la disciplina delle mansioni. Ha operato un riordino sistematico, abrogando gran parte del D.Lgs. 276/2003 e raccogliendo in un corpus unitario la regolazione di part-time, tempo determinato, somministrazione, lavoro intermittente, apprendistato e collaborazioni etero-organizzate. Si compone di 57 articoli.

Collaborazioni etero-organizzate (art. 2). Estesa la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro, superando il lavoro a progetto (abrogato dall'art. 52). Previste eccezioni per collaborazioni regolate da accordi collettivi, professioni intellettuali con albo, organi societari e collaborazioni sportive.

Lavoro a tempo determinato (artt. 19-29). Riscritta integralmente la disciplina del termine, originariamente acausale con durata massima di trentasei mesi. Il D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha reintrodotto l'obbligo di causale oltre dodici mesi, ridotto la durata massima a ventiquattro mesi e le proroghe a quattro. Previsti limiti quantitativi (20% dell'organico), intervalli minimi tra contratti successivi e conversione con risarcimento in caso di nullità del termine.

Somministrazione di lavoro (artt. 30-40). Liberalizzata la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), con eliminazione delle causali e limite del 20% dell'organico. Per la somministrazione a termine si applica la disciplina del contratto a tempo determinato. Confermati parità di trattamento e solidarietà somministratore-utilizzatore.

Lavoro intermittente (artt. 13-18). Confermato il contratto per prestazioni discontinue, con limite di 400 giornate in tre anni (eccetto turismo, pubblici esercizi e spettacolo) e indennità di disponibilità per il lavoratore con obbligo di risposta.

Apprendistato (artt. 41-47). Confermato l'impianto triadico: per la qualifica professionale, professionalizzante, di alta formazione e ricerca. Forma scritta, divieto di cottimo, possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli, recesso libero al termine del periodo formativo con preavviso.

Revisione delle mansioni (art. 3). Novellato l'art. 2103 c.c. con significativa flessibilizzazione: adibizione a mansioni dello stesso livello e categoria legale (superato il criterio dell'equivalenza); demansionamento di un livello in caso di modifica degli assetti organizzativi, con conservazione retributiva; ulteriori ipotesi rimesse alla contrattazione collettiva; accordi individuali di modifica in sede protetta nell'interesse del lavoratore.

Il decreto va coordinato con il D.Lgs. 23/2015, il D.Lgs. 276/2003 (disposizioni superstiti su appalto e distacco), il D.L. 87/2018 e la contrattazione collettiva. L'art. 2 sulle collaborazioni etero-organizzate e l'art. 3 sulle mansioni rappresentano le innovazioni di maggiore impatto, in quanto hanno ridefinito i confini della subordinazione e l'equilibrio tra potere datoriale e tutela della professionalità.