Riforma Biagi
Il D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) ha riformato organicamente il mercato del lavoro italiano, intervenendo su tre direttrici: la liberalizzazione dei servizi per l'impiego con l'apertura ai soggetti privati; l'introduzione di nuove tipologie contrattuali flessibili (somministrazione, lavoro a progetto, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro accessorio); la ridefinizione della disciplina dell'esternalizzazione (appalto e distacco). Pur largamente superato dal D.Lgs. 81/2015, il decreto conserva piena vigenza per le norme su appalto e solidarietà (art. 29), distacco (art. 30), regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro e certificazione dei contratti, che restano pilastri della regolazione del mercato del lavoro.
Il D.Lgs. 276/2003, attuativo della L. 30/2003, costituisce uno degli interventi più organici nella regolazione del mercato del lavoro italiano, ispirato alla modernizzazione e flessibilizzazione dei rapporti di lavoro in coerenza con la Strategia Europea per l'Occupazione. Ha ridisegnato i servizi per l'impiego, introdotto nuove tipologie contrattuali flessibili e riformato la disciplina dell'esternalizzazione. Si compone di 86 articoli in 9 Titoli, largamente riscritti dai D.Lgs. 81/2015 e 150/2015.
Servizi per l'impiego (artt. 1-19). Superato il monopolio pubblico del collocamento, aprendo l'intermediazione ai soggetti privati mediante un regime autorizzatorio per le agenzie per il lavoro, articolato in cinque tipologie (somministrazione generalista e specialista, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione). Istituita la Borsa continua nazionale del lavoro per l'incontro domanda-offerta.
Somministrazione di lavoro (artt. 20-28). Sostituito il lavoro interinale con un rapporto trilaterale agenzia-lavoratore-utilizzatore, a tempo determinato o indeterminato (staff leasing). Sancito il principio di parità di trattamento del somministrato rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Disciplina riscritta dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 30-40).
Appalto e distacco (artt. 29-30). L'art. 29 ha ridefinito l'appalto genuino, distinto dalla somministrazione illecita in base al criterio dell'organizzazione dei mezzi e del rischio d'impresa, introducendo la solidarietà committente-appaltatore per trattamenti retributivi e contributivi entro due anni dalla cessazione. L'art. 30 ha disciplinato il distacco, subordinato all'interesse del distaccante e alla temporaneità.
Lavoro a progetto (artt. 61-69). Le collaborazioni coordinate e continuative sono state ricondotte a un regime tipizzato, subordinato a uno specifico progetto, con conversione in rapporto subordinato in caso di insussistenza. Istituto abrogato dal D.Lgs. 81/2015, che ha ricondotto le collaborazioni etero-organizzate alla disciplina del lavoro subordinato (art. 2).
Lavoro intermittente, ripartito e accessorio (artt. 33-45, 70-74). Introdotti il lavoro intermittente (job on call), il lavoro ripartito (job sharing) e il lavoro accessorio (voucher). Il lavoro ripartito è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2015; il lavoro accessorio dal D.L. 25/2017, sostituito dalle prestazioni occasionali ex D.L. 50/2017; il lavoro intermittente è confluito nel D.Lgs. 81/2015 (artt. 13-18).
Apprendistato (artt. 47-53). Ridisegnato in tre tipologie: per la qualifica professionale, professionalizzante, di alta formazione e ricerca. Disciplina riscritta dal D.Lgs. 167/2011 e dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47).
Certificazione dei contratti (artt. 75-81). Introdotto un accertamento preventivo della natura del rapporto da parte di commissioni abilitate, con efficacia vincolante fino a pronuncia giudiziale contraria, a fini di deflazione del contenzioso qualificatorio.
Gran parte delle tipologie contrattuali è stata abrogata o riscritta dal D.Lgs. 81/2015. Conservano piena vigenza le disposizioni su appalto e solidarietà (art. 29), distacco (art. 30), regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro e certificazione dei contratti, che restano pilastri della regolazione del mercato del lavoro.