Calcolo delle differenze retributive al lordo e opposizione a decreto ingiuntivo
La lavoratrice, cessato il rapporto per licenziamento, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di crediti retributivi residui (quattordicesima mensilità finale, competenze di fine rapporto e TFR), per complessivi € 9.532,56 lordi. La società proponeva opposizione deducendo di aver già versato le ritenute fiscali e previdenziali tramite Mod. F24 e contestando l'importo del TFR.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione, affermando i seguenti principi: i crediti di lavoro devono essere sempre liquidati al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, poiché il credito del lavoratore corrisponde all'importo lordo; il datore si libera pagando il netto al lavoratore e versando le ritenute agli enti competenti quale sostituto d'imposta e di contribuzione (Cass. nn. 9198/2000, 18584/2008, 3375/2011, 21010/2013, 18044/2015, 23426/2016, 18897/2019). Quanto alle ritenute previdenziali, il potere di ritenuta del datore si estingue se non esercitato alla scadenza, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/1952; quanto a quelle fiscali, finché il lavoratore non abbia percepito il netto, il datore non può applicare la ritenuta su un reddito non erogato (Cass. n. 18044/2015). Gli accessori si calcolano parimenti sul lordo (Cass. nn. 4534/1996, 10942/2000, 5663/2001, 11121/2002). Il decreto ingiuntivo è stato revocato solo per l'adempimento parziale intervenuto in corso di causa, con condanna residua per rivalutazione e interessi maturati sull'importo lordo dalle singole scadenze fino al pagamento e oltre fino al saldo, a conferma della piena fondatezza della pretesa monitoria originaria.