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TribunaleCorte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
N. Sentenza1842/2016
Data1 febbraio 2016
MaterieLicenziamento, Retribuzione e TFR

Il lavoratore, già dipendente di una società del settore elettrico, era stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi della L. 223/1991, con criterio di scelta fondato sulla maturazione del diritto a pensione. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegra e il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso principale per cassazione e il lavoratore ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, affermando i seguenti principi: in materia di licenziamenti collettivi, la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/1991 — relativo all'indicazione delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta — comporta l'inefficacia del licenziamento ai sensi dell'art. 5, comma 3, della medesima legge (Cass. SS.UU. nn. 302/2000 e 419/2000; Cass. nn. 7169/1998, 11480/1998, 1722/2009, 7407/2010). Quanto all'aliunde perceptum, la Corte ha ribadito che l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Cass. n. 9616/2015) e che la pensione percepita dal lavoratore non è detraibile dal risarcimento (Cass. SS.UU. n. 12194/2002). Infine, accogliendo il ricorso incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il risarcimento era stato calcolato sulla retribuzione netta anziché lorda, ribadendo il principio consolidato per cui le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore vanno liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (Cass. nn. 10942/2000, 2544/2001, 11121/2002).

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